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LEGGE 29 luglio 1991, n. 236

Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 18/8/1991
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Testo in vigore dal:  18-8-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e suc- cessive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE".
Nota all'art. 1:
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 7088/1890 (Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 13. - Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del
produttore, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE".