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LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari.

note: Entrata in vigore della legge: 27/04/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1993)
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Testo in vigore dal:  27-4-1991

Art. 19

Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni
1. Tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il reddito di libero esercizio veterinario complessivo di cui all'articolo 12 dichiarato per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia.
2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi complessivi di affari, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 2.
4. In caso di morte la denuncia dell'anno del decesso deve essere presentata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.
5. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.
6. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.
7. Trascorso il termine fissato dal comma 6, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.
8. Si intende infedele la comunicazione resa all'Ente con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF.
9. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono infrazione disciplinare.
10. Il consiglio di amministrazione dell'Ente predispone il modulo con il quale deve essere compilata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27 della presente legge.
11. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.
12. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dal competente ufficio delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti i veterinari nonché i pensionati.