LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari.

note: Entrata in vigore della legge: 27/04/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1993)
Testo in vigore dal: 27-4-1991
                              Art. 19. 
           Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni 
  1. Tutti gli iscritti agli albi dei  veterinari  devono  comunicare
all'Ente con lettera raccomandata, da  inviare  entro  trenta  giorni
dalla  data  prescritta  per  la  presentazione  della  dichiarazione
annuale dei redditi, l'ammontare del  reddito  professionale  di  cui
all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno  precedente,
nonche' il reddito di libero esercizio veterinario complessivo di cui
all'articolo 12 dichiarato per il  medesimo  anno.  La  comunicazione
deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali  non  sono  state
presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del  codice
fiscale nonche' quella relativa allo stato di famiglia. 
  2. Nella stessa comunicazione devono essere  dichiarati  anche  gli
accertamenti divenuti definitivi,  nel  corso  dell'anno  precedente,
degli imponibili IRPEF e dei volumi complessivi  di  affari,  qualora
comportino variazioni degli imponibili dichiarati. 
  3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a societa'  o
ad associazioni di professionisti, si  applicano  i  criteri  di  cui
all'articolo 12, comma 2. 
  4. In caso di morte la denuncia dell'anno del decesso  deve  essere
presentata dai superstiti  entro  due  mesi  dalla  data  in  cui  ne
ricevono richiesta da parte dell'Ente. 
  5. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di  cui  ai  commi
precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10  per  cento
del contributo dovuto, nel secondo caso pari  al  50  per  cento  del
contributo dovuto e  nel  terzo  caso  pari  al  100  per  cento  del
contributo evaso. 
  6. Si intende ritardata la comunicazione  presentata  o  spedita  a
mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine
fissato per la presentazione di cui al comma 1. 
  7. Trascorso il termine fissato dal comma 6,  la  comunicazione  si
intende omessa a tutti gli effetti della presente legge. 
  8.  Si  intende  infedele  la  comunicazione  resa   all'Ente   con
l'indicazione di un reddito o di un  volume  di  affari  inferiore  a
quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF. 
  9. L'omissione, il ritardo  oltre  novanta  giorni  e  l'infedelta'
della comunicazione non seguita  da  rettifica  nel  termine  di  cui
sopra, costituiscono infrazione disciplinare. 
  10. Il consiglio di amministrazione dell'Ente predispone il  modulo
con il quale deve essere compilata la comunicazione e  devono  essere
autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le  modalita'
per l'applicazione del presente articolo e degli  articoli  20  e  27
della presente legge. 
  11. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata  in  vigore
della presente legge, i  consigli  degli  ordini  devono  trasmettere
all'Ente  l'elenco   degli   iscritti   agli   albi   relativi,   con
l'indicazione del domicilio e del  codice  fiscale.  Successivamente,
entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate  le
variazioni.  Il   consiglio   di   amministrazione   dell'Ente   puo'
determinare modalita' e  termini  per  le  comunicazioni  di  cui  al
presente comma. 
  12. L'Ente ha diritto in ogni momento di  ottenere  dal  competente
ufficio  delle  imposte  dirette  le   informazioni   relative   alle
dichiarazioni ed agli accertamenti  definitivi  concernenti  tutti  i
veterinari nonche' i pensionati.