DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 357

Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-12-1990
                               Art. 2.
                 Regime pensionistico degli iscritti
              in servizio alla data del 31 dicembre 1990
  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  richiesta dell'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  i  datori  di  lavoro  e  le   forme   di
assicurazione  obbligatoria  di  cui  all'art. 1, comma 1, comunicano
all'Istituto  stesso  su  moduli  o  supporti  magnetici  secondo  le
indicazioni   dell'Istituto   medesimo,  per  ciascun  dipendente  in
servizio, i dati anagrafici, la posizione  previdenziale  complessiva
ed   in   particolare   l'anzianita'   assicurativa   e  l'anzianita'
contributiva, con l'indicazione dei periodi coperti da  contribuzione
obbligatoria,  volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione
e dei periodi in ogni caso utili all'interessato nell'ordinamento  di
provenienza  agli  effetti delle anzianita' predette, la retribuzione
imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni.
  2.  L'ammontare  delle  contribuzioni e degli altri trasferimenti o
versamenti  previsti  a  copertura  degli  oneri  per  le  anzianita'
assicurative  e  le anzianita' contributive connesse all'esercizio di
facolta' di riscatto o  di  ricongiunzione  di  periodi  assicurativi
restano    acquisiti    dalle    forme    esclusive   o   esonerative
dell'assicurazione generale obbligatoria nei casi in cui  le  domande
di  riscatto  o  di  ricongiunzione siano state presentate alle forme
medesime anteriormente al 1› gennaio 1991.
  3. Nella gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria
l'iscrizione  di  ciascun  dipendente  in   servizio   determina   la
costituzione  di  una  posizione  previdenziale  complessiva conforme
all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita' contributiva di cui  al
comma 1.
  4.  A  decorrere  dal  1›  gennaio 1991 il contributo complessivo a
carico dei datori di lavoro e dei  lavoratori,  gia'  affluente  alle
forme  di previdenza esclusive o esonerative, e' dovuto alla gestione
speciale  fino  a  concorrenza  del  contributo  per  l'assicurazione
generale  obbligatoria  nella  misura,  secondo  le  regole  e con le
modalita' previste per la generalita' dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori.  L'eventuale  differenza  tra  il contributo a carico dei
dipendenti   previsto   dalle   norme   dell'assicurazione   generale
obbligatoria  e quello previsto dalle forme di previdenza esclusive o
esonerative e' a carico dei datori di lavoro fino  al  primo  rinnovo
del contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990,
ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale,
se  precedente.  In  tale  sede  contrattuale  saranno individuate le
modalita' per il recupero, da parte  dei  dipendenti,  dell'eventuale
maggiore    onere   che   l'iscrizione   all'assicurazione   generale
obbligatoria comporta a loro carico.
  5.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 hanno diritto ai trattamenti
pensionistici e per invalidita'  a  carico  della  gestione  speciale
secondo  i  requisiti  dell'assicurazione  generale obbligatoria, ivi
compresi quelli  relativi  all'eta',  all'anzianita'  assicurativa  e
all'anzianita' contributiva.
  6.  In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma 1 e' fatto salvo
il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore
previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti esclusive od  esonerative  di  rispettiva
iscrizione  secondo  quanto  disposto  al successivo art. 4, anche in
relazione  all'eventuale  conseguimento  del  diritto  a  prestazioni
previdenziali  derivanti  dal  possesso di requisiti di pensionamento
piu'  favorevoli  di  quelli  richiesti  nell'assicurazione  generale
obbligatoria.
  7.  La  contribuzione relativa agli iscritti alla gestione speciale
che cessano dal servizio senza aver conseguito diritto a  pensione  a
carico   della   gestione  stessa  e'  trasferita  alla  contabilita'
ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria.