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LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore della legge: 26-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2008)
Testo in vigore dal:  26-8-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Eventi pregressi
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969.
2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 NOVEMBRE 1998, N. 407. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.
3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge.
((11))


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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 3 agosto 2004, n. 206 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro."