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LEGGE 4 agosto 1990, n. 240

Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità.

note: Entrata in vigore della legge: 2/9/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
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Testo in vigore dal:  12-8-2006
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Art. 5

1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti:
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6;
d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;
e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;
f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicità della gestione.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
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