LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

note: Entrata in vigore della legge: 1/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2006)
Testo in vigore dal: 31-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
  1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene  aggiornato
periodicamente. 
  2. A tali fini la commissione  elettorale  comunale,  nel  mese  di
gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione  dall'albo  di  coloro
che hanno perso i requisiti  stabiliti  nella  presente  legge  e  di
coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore  ,  non  si
sono presentati senza giustificato motivo, nonche' di coloro che sono
stati condannati, anche con sentenza  non  definitiva,  per  i  reati
previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle  leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle  amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  16
maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo  comma,  del  testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361. 
  3.  In  tale  sede  vengono,  altresi',  cancellati  dall'albo  gli
iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore  in  precedenti
consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre,
con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di
essere cancellati dall'albo  per  gravi,  giustificati  e  comprovati
motivi. 
  (( 4. Compiute  le  operazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  la
Commissione elettorale comunale provvede, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6, alla sostituzione  delle  persone  cancellate.  Della
nomina cosi' effettuata e' data comunicazione  agli  interessati  con
invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di
scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia )). 
  5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e  7,
e  dell'articolo  4,  e'  ammesso  ricorso,  da  parte  dei   diretti
interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.