LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-7-2009
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 13-bis 
               (( (Chiarezza dei testi normativi). )) 
 
  ((1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze,  provvede  a
che: 
    a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare
norme vigenti ovvero a stabilire  deroghe  indichi  espressamente  le
norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; 
    b)  ogni  rinvio  ad  altre  norme  contenuto   in   disposizioni
legislative, nonche' in  regolamenti,  decreti  o  circolari  emanati
dalla pubblica amministrazione,  contestualmente  indichi,  in  forma
integrale o in forma sintetica e di  chiara  comprensione,  il  testo
ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento  o  il
principio, contenuto nelle norme cui si rinvia,  che  esse  intendono
richiamare. 
  2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei
testi normativi costituiscono principi  generali  per  la  produzione
normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non
in modo esplicito. 
  3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni,  si  provvede
all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri
e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando,  nel  corpo  del
testo aggiornato, le opportune evidenziazioni. 
  4.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  adotta  atti  di
indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi
incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante  l'adozione  di
codici e  di  testi  unici,  siano  attuati  esclusivamente  mediante
modifica   o   integrazione   delle   disposizioni   contenute    nei
corrispondenti codici e testi unici)).