DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                ((Redditi prodotti in forma associata 
 
  1. I redditi delle societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e  in
accomandita  semplice  residenti  nel  territorio  dello  Stato  sono
imputati  a  ciascun  socio   indipendentemente   dalla   percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 
  2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate
al valore dei conferimenti dei  soci  se  non  risultano  determinate
diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata
di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura  autenticata  di
data anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore  dei
conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
    a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome
collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che  siano
state costituite all'unanimita' o a maggioranza; 
    b) le societa' di fatto sono equiparate  alle  societa'  in  nome
collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; 
    c) le associazioni senza personalita'  giuridica  costituite  fra
persone  fisiche  per  l'esercizio  in  forma  associata  di  arti  e
professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma  l'atto  o  la
scrittura  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  redatto   fino   alla
presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
    d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per
la maggior parte del periodo di imposta hanno la  sede  legale  o  la
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello
Stato.  L'oggetto  principale  e'  determinato   in   base   all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico  o  di  scrittura
privata  autenticata,  e,  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
effettivamente esercitata. 
  4. I redditi delle imprese familiari di  cui  all'articolo  230-bis
del codice civile,  limitatamente  al  49  per  cento  dell'ammontare
risultante dalla dichiarazione dei  redditi  dell'imprenditore,  sono
imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo
e   prevalente   la   sua   attivita'   di    lavoro    nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di  partecipazione  agli  utili.  La
presente disposizione si applica a condizione: 
    a)   che   i   familiari   partecipanti   all'impresa   risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto  di  parentela  o  di
affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta,  recante  la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
    b) che  la  dichiarazione  dei  redditi  dell'imprenditore  rechi
l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili  spettanti  ai
familiari e l'attestazione che le  quote  stesse  sono  proporzionate
alla  qualita'  e  quantita'  del  lavoro   effettivamente   prestato
nell'impresa, in modo  continuativo  e  prevalente,  nel  periodo  di
imposta; 
    c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei
redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa  in
modo continuativo e prevalente. 
  5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte  sui  redditi,
il coniuge, i parenti entro il terzo grado  e  gli  affini  entro  il
secondo grado.)) 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 25 marzo 1991, n. 102, ha disposto (con l'art.  2,  comma  2)
che la presente modifica ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei
redditi da presentare nell'anno 1991.