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LEGGE 17 dicembre 1986, n. 880

Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal:  14-5-1988
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Art. 11

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1 luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data suddetta, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'ufficio, purché l'imposta calcolata sul valore così determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato.
((
1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anterior mente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa.
))
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI