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LEGGE 12 giugno 1984, n. 222

Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  1-7-1984

Art. 13

Personale medico degli enti previdenziali


Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.