stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  12-4-1983

Art. 15

Indennità di volo oraria


Al personale non avente diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compie nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennità pari al 2 per cento della misura della indennità mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.