LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 12-4-1983
                              Art. 15.
                      Indennita' di volo oraria

  Al  personale  non  avente  diritto  ad indennita' fissa mensile di
aeronavigazione,  di  pilotaggio o di volo, che compie nell'interesse
del  servizio  voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora
di  volo,  un'indennita'  pari  al  2  per  cento  della misura della
indennita'  mensile  di  impiego  operativo stabilita per la fascia I
dell'annessa  tabella  I, escluse le maggiorazioni indicate alle note
a) e b) della predetta tabella.
  L'indennita'   di   cui  al  comma  precedente  non  puo'  superare
mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore
di volo.