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LEGGE 10 maggio 1983, n. 182

Interventi straordinari nel settore dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2013)
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Testo in vigore dal:  9-10-2013
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Art. 2



A decorrere dall'esercizio finanziario 1983 è istituito un fondo di lire 3.500 milioni per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario o per la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati per attività teatrali e cinematografiche all'estero, sentite le commissioni consultive per la prosa e per il cinema previste dalla vigente legislazione.
Il fondo è così ripartito:
a) lire 1.500 milioni per le attività teatrali di prosa all'estero;
b) lire 2.000 milioni per iniziative promozionali del cinema italiano all'estero.
Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha facoltà di emanare direttive volte a disciplinare le procedure e le modalità di intervento a favore delle attività dello spettacolo all'estero, nonché di avvalersi di organi consultivi appositamente nominati. Il fondo di cui ai commi precedenti assorbe ogni altro intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo a favore di attività dello spettacolo italiano all'estero nel settore cinematografico e teatrale. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, viene soppresso.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 OTTOBRE 2013, N. 112))
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È istituito un fondo di lire 500 milioni per la stipula di una convenzione annuale con le ferrovie dello Stato per le facilitazioni tariffarie applicate per viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci. L'eventuale maggior onere derivante dall'applicazione della convenzione verrà ripartito in parti uguali sui fondi ordinari di bilancio a sostegno delle attività musicali, di prosa, cinematografiche e dello spettacolo viaggiante e circense.