LEGGE 29 maggio 1982, n. 297

Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-6-1982
                               Art. 4.
                         Disposizioni finali

  Le  indennita'  di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice
della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
sono   sostituite  dal  trattamento  di  fine  rapporto  disciplinato
dall'articolo 2120 del codice civile.
  Quando  a  norma  del  capo  IV  del  titolo  IV  del  codice della
navigazione,  approvato  con  regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il
trattamento o altra indennita' di fine rapporto sono commisurati alla
retribuzione,  questa si intende determinata e regolata dai contratti
collettivi di lavoro.
  La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice
civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della
legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.
  Le  norme  di  cui  all'articolo  2120 del codice civile e ai commi
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente
legge  si  applicano  a  tutti i rapporti di lavoro subordinato per i
quali  siano  previste  forme  di  indennita'  di anzianita', di fine
lavoro,  di  buonuscita,  comunque  denominate  e  da qualsiasi fonte
disciplinate.
  Restano   salve  le  indennita'  corrisposte  alla  cessazione  del
rapporto  aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennita'
di cui al comma precedente.
  Resta  altresi'  ferma la disciplina legislativa del trattamento di
fine servizio dei dipendenti pubblici.
  Il  fondo  di  cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio
1942,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 2 ottobre
1942, n. 1251, e' soppresso.
  Le  disponibilita'  del  fondo  di  cui  al  precedente  comma sono
devolute  ai  datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli
accantonamenti   effettuati   a  norma  di  legge.  Le  modalita'  di
liquidazione   delle  disponibilita'  anzidette  sono  stabilite  con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro.
  Sono  abrogati  gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1 febbraio
1977,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 31 marzo
1977, n. 91.
  Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge
che  disciplinano  le  forme  di  indennita'  di  anzianita', di fine
rapporto e di buonuscita, comunque denominate.
  Sono  nulle  e  vengono  sostituite  di  diritto  dalle norme della
presente  legge  tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti
la materia del trattamento di fine rapporto.
  Nei  casi  in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole
di  contratti  collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al
precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo
deve  intendersi  riferito  al  trattamento  di  fine rapporto di cui
all'articolo 1 della presente legge.