LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1985)
Testo in vigore dal: 30-5-1982
                              Art. 14.

  Le  norme  di  cui  all'articolo  23-quater  del  decreto-legge  30
dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio  1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano,  purche'  ne  sia  fatta richiesta entro il termine di 120
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge e secondo le
modalita'   stabilite   dall'istituto   assicuratore,  alle  sanzioni
amministrative  previste  dall'articolo 50 del testo unico, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
nonche'  ai  provvedimenti  adottati  a  norma  dell'articolo  28 del
suddetto  testo  unico,  relativi  ai  premi e contributi concernenti
periodi  assicurativi fino al 31 dicembre 1980. Qualora i premi e gli
accessori  dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere
versati  entro  la  fine  del  mese successivo alla data di richiesta
dell'istituto  assicuratore. L'eventuale pagamento rateale non potra'
essere superiore alle 12 rate mensili.
  I  benefici di cui al primo comma sono concessi a condizione che il
datore  di  lavoro  al  momento  dell'adozione  del  provvedimento di
condono  sia  in  regola  con  il  pagamento  dei  premi ed accessori
notificati dall'istituto assicuratore.
  Il  condono  e'  applicabile  anche  alla  sanzione  amministrativa
prevista  dall'articolo  2  del  decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352,
convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per i
casi verificatisi entro il 31 dicembre 1980.
  Nei   confronti   delle   imprese   che  si  trovano  in  stato  di
amministrazione  controllata  il tasso di interesse da applicare alle
rateazioni  richieste  ai  sensi  del  presente articolo sara' pari a
quello legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile.