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LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal:  10-8-2000
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Art. 21

(Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale)


I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente articolo 14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio.
Sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione degli uffici di cui al comma precedente provvede il consiglio di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio.
Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.
Limitatamente al conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
((La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico))
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I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianità di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.
Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive, l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione dell'articolo 50, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che non siano in possesso dell'anzianità prescritta dal primo comma, sono valutati, indipendentemente dall'anzianità predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.
I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati dei tribunali amministrativi regionali possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive previste dal secondo comma del presente articolo; il conferimento delle funzioni può essere disposto nei turni successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso degli interessati e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia.