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LEGGE 23 settembre 1981, n. 527

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/1984)
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Testo in vigore dal:  12-4-1984
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Art. 7


La commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini. (1) (2) (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 giugno 1982, n. 342 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, è prorogato fino all'8 marzo 1983."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 febbraio 1983, n. 57 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, già prorogato con la legge 4 giugno 1982, n. 342, è ulteriormente prorogato fino all'8 ottobre 1983."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 1 ottobre 1983, n. 59 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, già prorogato con le leggi 4 giugno 1982, n. 342, e 28 febbraio 1983, n. 57, è ulteriormente prorogato fino all'8 aprile 1984."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 6 aprile 1984, n. 59 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, già prorogato con le leggi 4 giugno 1982, n. 342, 28 febbraio 1983, n. 57, e 1 ottobre 1983, n. 522, è ulteriormente prorogato fino al 15 luglio 1984."