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LEGGE 10 febbraio 1981, n. 22

Disciplina delle scorte petrolifere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
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Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N.662))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1931

PERTINI FORLANI - PANDOLFI LA MALFA - NICOLAZZI - BODRATO - REVIGLIO - DE MICHELIS - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI