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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  17-4-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 94

(Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio)


Fermo restando il disposto di cui al punto XX dell'articolo 36, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica disciplina sull'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito una invalidità, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi di istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) il predetto personale deve essere adibito a mansioni di istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato l'invalidità; il personale suddetto può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;
2) al personale predetto continuano ad applicarsi le norme di stato previste per le carriere di appartenenza;
3) allo stesso personale è assicurato il trattamento economico delle carriere di appartenenza, nonché la corresponsione di una indennità una tantum proporzionata al grado di invalidità e comunque non cumulabile con altre specifiche provvidenze;
4) vanno previste specifiche modalità per il trasferimento del personale suddetto in relazione alle esigenze di assistenza e di cura.(31)
((33a))
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 5) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 della suindicata legge, è abrogato l'articolo 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
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AGGIORNAMENTO (33a)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86, non prevede più, nel nuovo testo dell'art. 6, comma 5, l'abrogazione del presente articolo.