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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 60

(Istruzione e formazione professionale)


Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:
1) scuole per agenti di polizia;
2) istituti per sovrintendenti di polizia;
3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;
4) Istituto superiore di polizia;
5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.
Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino, all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziativa.
Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purché abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonché magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.
Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonché ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purché l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.
Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.
Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126))
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COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53.