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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-1999
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Art. 36

Progressione economica del ruolo di professori universitari


La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati è determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo.
Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione.
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilità dell'aumento biennale dal 2,59 per cento.
L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali di 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.
Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della prima fascia.
((28))

La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi è maggiorata del 40 per cento a favore di professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1 novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza più favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.
Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora più favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, applicazione dei principi derivanti dalle nomine sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto è conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.
In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica o di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore di accesso a posizione superiore sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale, tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art. 26 comma 1) che "Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato".