LEGGE 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
Testo in vigore dal: 28-4-1980
                              Art. 38.

  Le  somme  dovute  dalle  singole  amministrazioni statali a quella
delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16,
17  e  19  del  testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono poste a
carico  del  Ministero  del tesoro e sono autorizzate annualmente con
apposita  disposizione  da  inserire  nella legge di approvazione del
bilancio.