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LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
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Testo in vigore dal:  3-4-1975

Art. 28

(Accordi sindacali)


Alle trattative fra la delegazione degli enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti partecipano osservatori del Governo.
L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata, entro 15 giorni, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.
Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o non rappresentate nella delegazione delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma, possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.
Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo o nega l'approvazione.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è emanata la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto che approva la nuova disciplina.