DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 3-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 72-ter. 
                     (Limiti di pignorabilita'). 
  1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di  salario  o  di  altre
indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,  comprese
quelle dovute a causa  di  licenziamento,  possono  essere  pignorate
dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi
fino a 2.500 euro  e  in  misura  pari  ad  un  settimo  per  importi
superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 
  2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del
codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio,
di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o  di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano  i
cinquemila euro. 
  2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2  sul
conto  corrente  intestato  al  debitore,  gli  obblighi  del   terzo
pignorato non si estendono  all'ultimo  emolumento  accreditato  allo
stesso titolo. 
  ((2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti,  l'Agenzia
delle entrate acquisisce le  informazioni  relative  ai  rapporti  di
lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica,  alle
specifiche  banche  dati  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale.))