LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
Testo in vigore dal: 31-10-1971
                              Art. 29. 
 
  Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n.  167,
e' sostituito dal seguente: 
  "L'estensione delle zone da includere nei piani e'  determinata  in
relazione alle esigenze dell'edilizia economica  e  popolare  per  un
decennio e non puo' eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per
cento del fabbisogno complessivo di edilizia  abitativa  nel  periodo
considerato".