LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1997)
Testo in vigore dal: 2-4-1968
                              Art. 11.
                (Misura del contributo previdenziale)

  Il  contributo  dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di
previdenza  e'  stabilito, a decorrere dal 1 marzo 1966, nella misura
del  5,00 per cento della retribuzione contributiva annua considerata
in  ragione  dell'80  per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1968 nella
misura  del  5,50  per  cento;  a  decorrere dal 1 gennaio 1970 nella
misura del 5,85 per cento.
  A decorrere dal 1 gennaio 1972 l'aliquota contributiva e' stabilita
nella misura definitiva del 6,10 per cento.
  Il contributo e' cosi' ripartito tra enti e iscritti:
    dal 10 marzo 1966 a carico dell'ente 2,60 per cento;
    a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento;
    dal  1  gennaio  1968 a carico dell'ente 3,00 per cento; a carico
dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento;
    dal  1  gennaio  1970 a carico dell'ente 3,35 per cento; a carico
dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,85 per cento;
    dal  10  gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento; a
carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 6,10 per cento.
  Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del
precedente  articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre
dal  primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni
previste nell'articolo stesso.
  La  retribuzione  contributiva  e'  costituita  dallo  stipendio  o
salario   comprensivo  degli  aumenti  periodici,  della  tredicesima
mensilita'  e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge
o  regolamento  e  formanti  parte  integrante  ed  essenziale  dello
stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per
dodici  mensilita',  quando non risulti stabilito da esplicite norme,
e' determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati.
  Sono  esclusi  dalla contribuzione ai fini previdenziali i compensi
fissi  dovuti  ai  sanitari  ospedalieri,  i  quali pertanto non sono
computabili   agli   effetti   dell'indennita-premio  di  servizio  e
dell'assegno vitalizio.
  Le  somme dovute dai comuni e dalle province a titolo di contributi
arretrati dal 1 marzo al 31 dicembre 1966 saranno computabili ai fini
della  eventuale  autorizzazione all'assunzione del mutuo a copertura
del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.