DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. 1409

Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-1-1964
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14.
     Scuole presso gli archivi di Stato e corsi per il personale

  Presso  gli  archivi  di Stato indicati nella tabella il annessa al
presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica.   Le  scuole  rilasciano  il  diploma  di  archivistica,
paleografia e diplomatica.
  Le  norme  per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole
sono  stabilite  con  regolamento da emanare su proposta del Ministro
per  l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione
e per il tesoro.
  ((Per  lo svolgimento dei corsi previsti)) dagli articoli 150 e 151
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto degli
impiegati  civili  dello  Stato  approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3, l'Amministrazione degli
archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente
articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e
bibliotecari   istituite  presso  le  Universita'  degli  studi,  con
l'osservanza  delle norme contenenti negli gli articoli 150 e 151 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 137, n. 3.