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LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  28-12-1962

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concessa l'indennità speciale per l'accompagnatore, nella misura e con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.