DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1958, n. 916

Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
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Testo in vigore dal: 21-6-2022
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                              Art. 30. 
                      Collocamento fuori ruolo 
 
  I  magistrati  componenti  del  Consiglio  superiore  continuano  a
esercitare  le  loro  funzioni  negli  uffici  giudiziari  ai   quali
appartengono. 
  I magistrati componenti elettivi sono  collocati  fuori  del  ruolo
organico  della  magistratura.  Alla  cessazione  della   carica   il
Consiglio superiore della magistratura dispone,  eventualmente  anche
in soprannumero, il rientro in ruolo dei  magistrati  nella  sede  di
provenienza e  nelle  funzioni  precedentemente  esercitate.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. PERIODO SOPPRESSO  DALLA
L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. ((Prima che siano trascorsi quattro anni
dal giorno in cui ha cessato di far  parte  del  Consiglio  superiore
della magistratura, il magistrato non puo' proporre  domanda  per  un
ufficio direttivo  o  semidirettivo,  fatto  salvo  il  caso  in  cui
l'incarico  direttivo  o  semidirettivo  sia   stato   ricoperto   in
precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in  cui  ha
cessato di far parte del Consiglio superiore della  magistratura,  il
magistrato non puo' essere collocato fuori del ruolo organico per  lo
svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie  ordinarie.  Le
disposizioni  del  presente  comma  non  si   applicano   quando   il
collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per  consentire  lo
svolgimento di funzioni elettive)).