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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 778

Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
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Testo in vigore dal:  5-6-1948
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Art. 12


Il sesto comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è sostituito dal seguente:
"Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio dell'indennità di cui ai precedenti commi del presente articolo o di analoga indennità quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale, o da azienda privata né dei figli coniugati, né dei figli che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private e che siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a lire 4000 mensili, né infine dei figli ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n.585 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'importo di L. 4000 indicato nell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è elevato a L. 6000 e gli importi di L. 5000 e L. 4000 indicati nell'art. 13 del decreto medesimo sono elevati, rispettivamente, a L. 7000 e a L. 6000."
Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n.585 ha inolre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1948."