stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 dicembre 1947, n. 1611

Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/1948)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-7-1948
aggiornamenti all'articolo

Art. 5



Le operazioni di liquidazione degli enti indicati all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, dovranno essere chiuse entro tre mesi dalla data di entrata, in vigore del presente decreto. Se, trascorso tale termine, le operazioni di liquidazione non fossero ultimate, esse verranno affidate per ciascuno degli enti sopraindicati ad un Ufficio stralcio, cui sarà preposto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, un funzionario dello Stato di grado non inferiore al sesto, assistito dal Comitato di sorveglianza. Il Ministro predetto può tuttavia disporre, ove lo ritenga opportuno, che la liquidazione di più enti sia affidata ad un solo Ufficio stralcio.
((1))

Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Ufficio stralcio seguirà, in quanto applicabili, le norme del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, su citato.
------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 876 ha disposto (con l'art. 1) che "A modificazione della disposizione contenuta nell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 dicembre 1947, n. 1611, è prorogato di tre mesi il termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione degli enti indicati all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369".