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LEGGE 13 novembre 1947, n. 1422

Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia, circa il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1950)
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Testo in vigore dal:  15-4-1950
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Art. 2


Per l'attuazione del precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Marina).
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1149 ha disposto (con l'art. 1) che "La spesa di L. 1.200.000.000 autorizzata dall'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, è elevata a L. 3.500.000.000".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1149, come modificato dalla L. 5 dicembre 1949, n. 1163, ha disposto (con l'art. 1) che la spesa di L. 3.500.000.000 è elevato a L. 4.800.000.000.