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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 375

Concessione a carico dello Stato di una integrazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa e delle assicurazioni facoltative.

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Testo in vigore dal:  13-6-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 374, per l'aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


In aggiunta agli assegni integrativi previsti dalle disposizioni vigenti per le pensioni dell' assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, è concessa a carico dello Stato una integrazione nella misura di L. 300 mensili a favore dei titolari delle pensioni stesse.
Detta integrazione è fissata nella stessa misura per le pensioni ai superstiti e sarà ripartita, in caso di concorso di più di uno di essi, secondo le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di reversibilità.