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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale. (044U0340)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1948)
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Testo in vigore dal:  14-3-1948
aggiornamenti all'articolo

Art. 4



Le facoltà prevedute nei precedenti articoli possono essere esercitate fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.(1)(2)(3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, è prorogato sino al 30 giugno 1947".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 881, ha disposto (con l'articolo unico) che "Le facoltà di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, il cui esercizio fu prorogato al 30 giugno 1947 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335, possono essere ulteriormente esercitate dal 1° luglio 1947 al 30 settembre 1947".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1213, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facoltà di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, il cui esercizio fu prorogato al 30 settembre 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 881, possono essere ulteriormente esercitate fino al 31 dicembre 1947."
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 115, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facoltà di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, il cui esercizio fu prorogato al 31 dicembre 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1213, possono essere ulteriormente esercitate fino, al 30 giugno 1948."