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REGIO DECRETO-LEGGE 13 aprile 1939, n. 652

Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (039U0652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249 (in G.U. 04/09/1939, n. 206).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  6-5-1939

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati e sue modificazioni;
Visto il R. decreto 5 giugno 1871, n. 267, per la formazione del catasto dei fabbricati;
Visto il R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024, che disciplina l'imposta sui fabbricati e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, che approva il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;
Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, recante modificazioni alle leggi sulle imposte dirette;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 sulla riforma degli ordinamenti tributari;
Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1109, che modificò la composizione delle Commissioni censuarie comunali e provinciali;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 6, che modificò la composizione della Commissione censuaria centrale;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere all'accertamento dei fabbricati urbani, alla rivalutazione del relativo reddito e alla formazione di un nuovo catasto urbano;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla,

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di:

1) accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita;

2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano.