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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1919, n. 2060

Che istituisce con sede in Bari un Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese, fissandone l'ordinamento. (019U2060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1919
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 settembre 1920, n. 1365 (in G.U. 09/10/1920, n. 239).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
Testo in vigore dal:  5-6-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 14



Tutte le opere affidate all'Ente autonomo sono dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie ad ogni effetto di legge; ed alle espropriazioni relative saranno applicate le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge per il risanamento della città di Napoli del 15 gennaio 1885, n. 2982.
((6))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 141))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 141))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 141))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 141))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 141))
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Alle opere necessarie per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 continua a trovare applicazione il primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di espropriazione".