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DECRETO-LEGGE 4 maggio 2022, n. 41

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonchè per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. (22G00053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2022, n. 84 (in G.U. 02/07/2022, n. 153).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  3-7-2022
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Art. 4

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento
1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:
a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro
((...))
il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:
a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.