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REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1775

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici. (033U1775)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
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vigente al 05/12/2024
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Testo in vigore dal:  23-1-1934

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI CROLLALANZA - DE
FRANCISCI - JUNG - ACERBO - CIANO
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

Atti del Governo, registro 32, foglio 39. - MANCINI.