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LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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vigente al 11/12/2024
Testo in vigore dal:  30-12-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Durata della locazione)


La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.
Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".