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LEGGE 18 novembre 1975, n. 764

Soppressione dell'ente "Gioventù italiana".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1980)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  17-1-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Ente gioventù italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566, è soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.