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LEGGE 27 febbraio 1955, n. 64

Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare.

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vigente al 04/12/2024
Testo in vigore dal:  30-3-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.
In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato.