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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39

Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2016)
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vigente al 13/12/2024
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Testo in vigore dal:  25-2-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 9 febbraio 1952, n. 49, il quale delega il Governo della Repubblica a procedere entro un anno dalla sua entrata in vigore, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati;
Ritenuto che la legge 9 febbraio 1952, n. 49, è entrata in vigore il 13 febbraio 1952;
Sentita la Commissione parlamentare appositamente costituita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

È approvato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche che, firmato dal Ministro per le finanze, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1953

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla

Corte dei conti, addì 10 febbraio 1953

Atti del Governo,

registro n. 75, foglio n. 19. - PALLA