LEGGE
7
agosto
1990
, n. 239
Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori
universitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.
2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a partire dal sessantacinquesimo anno di età e non oltre il compimento del sessantanovesimo anno di età; ha effetto dall'anno accademico successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non può essere revocata.
Art. 2
1. I professori universitari associati, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.
3. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori associati fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.
4. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dai concorsi per l'accesso alla prima fascia già adottati, se motivati dal raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età del professore associato candidato.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 1.400 milioni per l'anno 1990, in lire 10.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 10.400 milioni per l'anno 1992 si provvede: per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica"; per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento "Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche" per lire 3.700 milioni per il 1991 e per lire 10.400 milioni per il 1992 e dell'accantonamento "Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica" per lire 6.300 milioni per il 1991, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Data a Roma, addì 7 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI