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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1918, n. 1888

Che stabilisce la nuova assimilazione a grado militare del personale dell'Associazione della Croce Azzurra destinato alla cura degli equini convalescenti del R. esercito. (018U1888)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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Testo in vigore dal:  16-12-1918 al: 8-5-2025
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali;
Visto il Nostro decreto in data 1° luglio 1915, che erige in ente morale «l'Associazione della Croce Azzurra» destinata alla cura degli equini convalescenti del R. esercito e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale degli stabilimenti effettivamente impiantati dalla stessa Associazione;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il ministro dell'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



L'articolo 3 del Nostro decreto in data 1° luglio 1915, che erige in ente morale l'Associazione della Croce Azzurra destinata alla cura degli equini convalescenti del R. esercito e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale degli stabilimenti effettivamente impiantati dalla stessa Associazione, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 3. - Limitatamente al tempo di guerra, è riconosciuta nel modo seguente l'assimilazione a grado militare del personale degli stabilimenti effettivamente impiantati dall'Associazione per la cura degli equini convalescenti:

Presidente dell'Associazione, a tenente colonnello - Vice presidente dell'Associazione, a maggiore - Ispettore degli stabilimenti, a maggiore - Segretario generale dell'Associazione, a capitano - Delegato dell'Associazione, a capitano - Direttore di stabilimento, a tenente - Veterinario capo, a tenente - Veterinario assistente, a sottotenente - Maniscalco, a sergente - Capo scuderia, a caporale - Personale di governo, a soldato».

Il presente decreto andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Zupelli - Miliani.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.