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LEGGE 9 ottobre 2026, n. 180

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (26G00201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2026
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Testo in vigore dal:  24-10-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze»;
b) al comma 2, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero».
2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A.1 - Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol - Circoscrizione:
Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 83, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).
2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni».
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:
a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;
b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 83.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:
a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);
b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a)».
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista».
5. All'articolo 14, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
6. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione»;
c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»;
e) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano ai partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendono presentare candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendono presentare liste in altre circoscrizioni».
7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse e le parole: «almeno 1.500 e da non più di 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 6.000 e da non più di 7.000»;
b) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste deve essere di almeno 1.500 e non più di 2.000. Resta comunque ferma l'esenzione prevista dal comma 2. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno la metà delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle liste o dei candidati collegati a liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»;
c) il comma 1-bis è abrogato;
d) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere»;
e) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresì, in ciascuna delle circoscrizioni in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilità ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale è presentato»;
f) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 2-bis»;
g) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
h) al comma 3.1, al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste» e il secondo periodo è soppresso;
i) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-bis».
9. In sede di prima applicazione, i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dalla lettera b) del comma 8 del presente articolo, devono sussistere alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «uninominali» è sostituita dalle seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullità»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui è candidato, in almeno un collegio plurinominale della circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in posizione di capolista, ovvero nelle posizioni successive a quella di capolista a condizione che anche tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista di collegio plurinominale siano candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità può essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque, ivi comprese le candidature in collegi plurinominali di cui al medesimo primo periodo»;
e) al comma 5, le parole: «alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis».
11. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate».
12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1-ter), dopo le parole: «programma elettorale» sono inserite le seguenti: «o che non abbiano dichiarato il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri»;
b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) comunica l'elenco delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale:
a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, quarto periodo; in caso affermativo ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide;
b) comunica a tutti gli Uffici centrali circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
c) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione»;
d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis»;
e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
f) al primo comma, numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito»;
g) il quarto comma è abrogato.
14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti è riportato, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicato ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b)».
15. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
16. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità sono posti all'interno di un rettangolo più ampio»;
c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, quinto periodo, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature»;
f) al comma 5:
1) le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalle seguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ad essa collegati»;
2) le parole: «sul nome del candidato uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sul rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista».
17. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma:
1) al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «può esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista»;
2) al secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».
18. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista»;
b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità» e le parole: «il candidato non è collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti candidati non sono collegati»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
3-ter. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso.
3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o più candidati della medesima lista è considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, è nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista.
3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato».
19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato al quale è attribuito il voto di preferenza»;
b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «e dei voti di preferenza»;
c) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Prende altresì nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste»;
d) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza espressi per ciascun candidato».
20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato».
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera b) è abrogata;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
e) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento»;
f) la lettera g) è abrogata;
g) la lettera h) è abrogata.
22. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici centrali circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»;
b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo è soppresso;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse;
d) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) calcola i valori di cui alle lettere a) e c) escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui alle lettere f) e g) del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter»;
e) al comma 1, lettera e):
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;
2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;
3) al numero 2), le parole: «e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «in coalizione» e le parole: «ai sensi dell'articolo 77» sono soppresse;
4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate con altre in coalizione rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;
f) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol le cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera d), nonché le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e);
e-ter) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
e-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;
e-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter) del presente comma, e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica;
e-sexies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi, e procede ai sensi della lettera f);
e-septies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis»;
g) al comma 1, lettera f):
1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto dei seggi» fino a: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi della lettera d-bis) del presente comma»;
2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole liste»;
h) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-bis, lettera c), e 93-septies, comma 3;
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»;
i) al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito sul piano nazionale» fino a: «lettera f) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste, determinate ai sensi della lettera d-bis), per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f)»;
l) al comma 1, lettera h):
1) le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»;
2) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.
Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;
3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),»;
m) al comma 1, lettera i):
1) le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter)»;
2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti»;
n) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui alla lettera e-septies) del comma 1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo quanto disposto ai sensi delle lettere f), g), h) e i) del comma 1 del presente articolo.
1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), procede come segue:
a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero centocinquanta e il numero dei seggi attribuiti alla medesima coalizione o alla lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero di seggi così determinato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;
b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità, pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera a). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;
d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e alle liste singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale fine, per la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera b), secondo periodo, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo così il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni e alle liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e le liste singole alle quali è stato già attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a), b) e c). In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e alle liste singole eccedentarie e alle coalizioni e alle liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h), periodi nono e seguenti;
e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera d) tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera i).
1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.
1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o alla lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.
1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-ter), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera e-quater). Tali voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui ai commi 1, lettere f) e g), 1-bis e 1-ter»;
o) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità».
23. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede:
a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;
b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio:
1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2;
3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-ter, procede come segue:
a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;
b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;
d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».
24. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
d) il comma 6 è abrogato;
e) al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».
25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 85. - 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione è proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista, è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e). Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).
1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
26. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)»;
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-sexies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è assegnato alla lista individuata ai sensi del secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio»;
c) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5».
27. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al primo comma, prima del numero 3) è inserito il seguente:
«2-ter) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis e con le modalità stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3»;
2) al primo comma, numero 3), le parole: «insieme con il contrassegno di ciascun candidato,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi del numero 2-ter)»;
3) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;
4) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo»;
b) all'articolo 93:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e)»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre:
a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale collegati a più liste in coalizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonché il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis)»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 93-quinquies. - 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2.
2. I candidati nei collegi uninominali sono collegati con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega.
Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.
3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.
5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.
7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.
Art. 93-sexies. - 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, ciascun nome e cognome del candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.
2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.
3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati di lista e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista.
Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
Art. 93-septies. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e); in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, secondo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
f) determina la cifra elettorale percentuale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;
g) determina la cifra elettorale individuale percentuale circoscrizionale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;
h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione.
Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies.
2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e-bis), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni ammesse, come individuate nella medesima comunicazione. Ai fini delle operazioni di cui al presente comma, sono considerate liste singole anche le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), ove esse abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2-bis). L'Ufficio:
a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
c) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera e).
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, nonché il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).
Art. 93-octies. - 1. Nelle circoscrizioni di cui al presente titolo nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.
2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere candidato nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.
3. Il candidato in un collegio uninominale delle circoscrizioni di cui al presente titolo può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino al numero massimo di cinque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 85, comma 1. Il candidato che risulta eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
28. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o più di una» sono soppresse.
29. All'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
30. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le tabelle G e H allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle G, H, H-bis e H-ter di cui all'allegato 2 alla presente legge.
Avvertenza:
La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 23 ottobre 2026, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.