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LEGGE 5 ottobre 2026, n. 175

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. (26G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2026
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Testo in vigore dal:  8-10-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia
1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.