TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133

Testo del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 172 del 27 luglio 2026), coordinato con la legge di conversione 25 settembre 2026, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.». (26A05124)

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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali

modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto
1. In considerazione del nuovo
((perdurare dell'))
incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
((di cui al))
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 30 luglio 2026
((al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026))
, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,
((valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028))
, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
4. All'articolo 3, comma 1, del , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da marzo a giugno» sono sostituite dalle seguenti: «
((da marzo a agosto))
»;
b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «
((397,6 milioni))
».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4,
((pari a 97,6 milioni di euro per l'anno 2026))
, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
Riferimenti normativi

- Si riporta l'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»:
«Allegato I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
Prodotti energetici
Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;
Benzina: euro 564,00 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: euro 423,00 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri;
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione;
Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi; usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.; usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;
Gas naturale:
per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo;
per combustione per usi non domestici: euro 0,012498 per metro cubo;
per combustione per usi domestici:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;
per combustione per usi domestici limitatamente ai consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo; c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi;
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro (2).
Tabacchi lavorati
a) sigari 23,5 per cento;
b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028;
c) sigarette 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 percento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028;
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028;
e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento;
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata (3):
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820;
per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.
(1) L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento.
Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50 C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50 C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50 C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V), a 50 C, inferiore a 21,2 centistokes.
(2) Fino al giorno 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrubbe e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro. Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20° Celsius.
(3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla metà per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante: «Revisione delle disposizioni in materia di accise»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi). - 1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:
a) benzina: euro 672,90 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri.
2.
3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.».
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato è pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure in favore dell'autotrasporto). - 1.
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a agosto dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 397,6 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
6. In considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.».