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DECRETO-LEGGE 28 agosto 2026, n. 154

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. (26G00174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2026
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Testo in vigore dal:  29-8-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA»;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Diposizioni in materia di impianti
di interesse strategico nazionale
1. All'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le garanzie finanziarie di cui alla presente lettera, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione. Resta fermo che, in ogni caso, nessuna attività di discarica può essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria;».