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DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 147

Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. (26G00168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2026
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Testo in vigore dal:  12-8-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 13 e 14, recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province;
Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, che ha introdotto: «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, lettera a), numero 1), che ha esteso a trentasei mesi il termine per l'attuazione della legge delega, e la lettera b), che ha previsto la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;
Preso atto che, nella seduta del 28 luglio 2026, la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 non ha raggiunto la prescritta intesa;
Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, nella riunione del 29 luglio 2026, con la quale si è dato atto delle ragioni del mancato raggiungimento dell'intesa sullo schema di decreto legislativo e si è deciso di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Potenziamento delle forme di collaborazione
con il contribuente
1. Nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono iniziative volte, in particolare, a:
a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;
b) implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti;
c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti;
e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;
f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente;
g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali;
i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;
l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati.
2. Le regioni e gli enti locali assicurano l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212. Le regioni e gli enti locali provvedono, tra l'altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.