TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2026), convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.». (26A04115)

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Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da EUROPOL a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di innovare la disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato al fine di adeguare la selezione dei candidati alle nuove competenze e conoscenze necessarie per l'esercizio della professione, e, di riflesso, al fine di garantire la qualità della tutela dei diritti dei cittadini;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare l'ordinamento nazionale alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25 in tema di misure di urgenza in materia di diritto industriale e diritto di autore, nonché di risolvere la procedura di infrazione in tema di ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni per la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cd. direttiva sui ritardi pagamento nelle transazioni commerciali) in riferimento al servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni di proroga necessarie a completare e meglio definire le misure organizzative necessarie per assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni in materia di giudice per le indagini preliminari collegiale, sale server e tribunale delle persone, dei minori e della famiglia;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina della permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti, al fine di evitare che la disciplina vigente, già prorogata in vista del raggiungimento degli obiettivi PNRR, determini scoperture tali da incidere sul regolare esercizio della funzione giurisdizionale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure dirette ad assicurare che il presidente del tribunale abbia la facoltà di adottare ogni provvedimento utile a garantire il funzionamento degli uffici del giudice di pace ed a prorogare il termine di applicabilità delle disposizioni che ampliano le competenze dei medesimi uffici del giudice di pace;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consolidare il ruolo dell'ufficio per il processo presso i tribunali, i tribunali per i minorenni e le corti d'appello, in vista della stabilizzazione del personale addettovi e ai fini di una più efficiente riorganizzazione degli uffici;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di garantire il più rapido ed efficiente pagamento degli indennizzi previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 posticipando al 30 ottobre 2026 il termine di decadenza previsto dal comma 12-ter dell'articolo 5-sexies della stessa legge n. 89 del 2001 per i creditori di somme liquidate nell'anno 2022, prima che, l'8 agosto 2026, operi la decadenza prevista dal medesimo comma 12-ter;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, di garantire la continuità dei servizi di connettività e di innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi;
Ritenuto inoltre necessario stabilire dei termini massimi per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei notai in considerazione della necessità di limitare il periodo entro il quale il singolo professionista può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati nell'esercizio della propria attività professionale;
Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di adottare, prima del 12 giugno 2026, le disposizioni idonee ad assicurare la prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, per il recepimento della citata Direttiva (UE) 2024/1346 e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei Regolamenti (UE) sopra menzionati;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni che consentano l'applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera di cui all'articolo 45 del citato Regolamento (UE) 2024/1348 che devono essere espletate entro il termine massimo di dodici settimane ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, con la possibilità che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere soltanto in luogo specifico ai sensi dell'articolo 9 della citata Direttiva (UE) 2024/1346;
Ritenuta la necessità e urgenza di designare le autorità nazionali competenti per l'attuazione dei citati Regolamenti (UE) 2024/1348, 2024/1356 e 2024/1358 e di prevedere le relative attribuzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di esame di Stato
per l'accesso alla professione di avvocato
1. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti elettronici o di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione, sentiti almeno due commissari. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del secondo periodo. Le prove hanno ad oggetto la redazione di:
a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto:
a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell'Unione Europea o tributario, a scelta del candidato;
c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere a) e c) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b).
6. La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
b) uno effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
c) uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in pensione.
7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere b) e c). Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed è presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il numero dei candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al presente comma, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense.
9. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
10. Le funzioni di segretario sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.
11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
12. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame sono disciplinati:
a) le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalità di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e orali nonché le modalità in cui è assicurata la pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;
b) le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.
13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:
a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;
b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.
14. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
17. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
18. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al primo periodo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), pubblicato nella G.U. 16 marzo 2018, n. 63:
«Art. 8 (Verifiche intermedie e verifica finale). - 1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
3. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.
4. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.»
«Art. 9 (Commissione nazionale per la tenuta della banca dati). - 1. Presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all'articolo 8 del presente regolamento. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da nove componenti e da un presidente designato dal Consiglio nazionale forense. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'albo designati dal Consiglio nazionale forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione può operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. L'incarico di membro della commissione è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del Consiglio nazionale forense, nonché con l'eventuale attività di docente di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione nazionale viene nominata secondo le modalità indicate nel presente articolo.
3. La commissione elabora, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da:
a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all'articolo 3;
b) curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi.
4. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, che le mette a disposizione dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 in una piattaforma telematica accessibile esclusivamente dai medesimi.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento designano la commissione di valutazione interna composta in conformità all'articolo 43, comma 2, lettera d) della legge professionale che svolge i compiti previsti dall'articolo 8 del presente regolamento. La commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.
6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle commissioni di valutazione interne di cui al comma 5 sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.».
- Si riporta l'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), pubblicata nella G.U. 18 gennaio 2013, n. 15:
«Art. 45 (Certificato di compiuto tirocinio). - 1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 (Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali), pubblicato nella G.U. 6 novembre 1946, n. 252:
«Art. 1. - Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono così stabilite:
a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, lire 800;
b) per gli esami di procuratore e di avvocato, lire 1600;
c) per gli esami per la iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, lire 2400;
d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla lettera precedente, lire 2400;
e) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti, lire 2400.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990 (Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 1990, n. 303:
«Art. 2. - 1. Le tasse fisse di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, sono adeguate come segue:
a) (Omissis);
b) per gli esami di procuratore e di avvocato, da L. 1.600 a L. 25.000;
c) - d) (Omissis).
2. - 3. (Omissis).».