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DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2026, n. 141

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. (26G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2026
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Testo in vigore dal:  7-8-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla scadenza dei termini di delega di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge n. 111 del 2023, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi adottati;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;
Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante «Testo unico dei tributi erariali minori»;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia tributaria»;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»;
Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi»;
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di adempimenti e accertamento nonché di emanare disposizioni di coordinamento e correttive dei testi unici adottati in attuazione del citato articolo 21 della legge n. 111 del 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2026;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 7 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento
1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189.
Il testo dell'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 111 del 2023 è il seguente:
"Art. 21. Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario
1. Il Governo è delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.".
Il testo dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n.111 del 2023 è il seguente:
"Art. 1. Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione
(omissis)
6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di cui al comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo."
La legge 8 agosto 2024, n. 122, recante "Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante l'adozione di testi unici" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2024, n. 197.
La legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente "Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2025, n. 184.
Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante "Testo unico dei tributi erariali minori" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante "Testo unico della giustizia tributaria" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n. 71, S.O.
Il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2025, n. 186, S.O.
Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2026, n. 24, S.O.
Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2026, n. 152, S.O.
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" è il seguente:
"Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".